RUBRICA L’AVVOCATO RISPONDE
DOMANDA:
Lavoro come commessa per un brand di lingerie. il mio datore di lavoro ѐ un uomo cordiale, ma ultimamente il suo atteggiamento mi causa forti sensazioni di disagio e ansia: mi propone con insistenza di indossare la merce per testarne – insieme a lui – la vestibilitȧ, ma al mio rifiuto imbarazzato segue un suo comportamento ostile nei giorni a seguire nel corso dei quali non mi parla se non per denigrarmi agli occhi dei clienti. Che fare?
L’AVVOCATO RISPONDE :
La condotta del datore di lavoro pare integrare gli estremi del reato di molestie. invero, ad un rifiuto della ragazza di eseguire un “suggerimento” che nulla ha a che vedere con il lavoro prestato, l’uomo adotta un comportamento ostile e, per di più, lesivo della dignità della lavoratrice.
Ai sensi dell’art. 26, co. 1 D.Lgs. n. 198/2006, integrano il reato di molestie quei comportamenti indesiderati, posti in essere per ragioni anche connesse al sesso e aventi lo scopo o l’effetto di violare la dignità di una lavoratrice o di un lavoratore e di creare un clima intimidatorio, ostile, degradante, umiliante o offensivo.
La contravvenzione suddetta è punita ai sensi dell’art. 660 c.p. ove è disposto che “chiunque, in un luogo pubblico o aperto al pubblico, ovvero col mezzo del telefono, per petulanza o per altro biasimevole motivo, reca a taluno molestia o disturbo è punito con l’arresto fino a sei mesi o con l’ammenda fino a € 516.
Si potrà sporgere denuncia-querela nei confronti del soggetto agente e chiedere il risarcimento del danno patito.
Va da sé, infatti, che la condotta indesiderata del datore di lavoro generi un turbamento del benessere fisico e spirituale della ragazza al punto da provocare uno stato di ansia e disagio oltre che la perdita di entusiamo nello svolgere le mansioni lavorative.
Laddove non voglia esperirsi l’azione in sede penale, potrà ricorrersi all’azione risarcitoria o alla denuncia dei fatti all’Ispettorato del lavoro.
Catania li, 30.12.2021
avv. Marina Di Dio
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