Con l’intento di fare cosa gradita ai nostri lettori pubblichiamo in pdf la sintesi del decreto del Consiglio dei Ministri
votato all’unanimità il 17.03.2022 – per scaricarlo in pdf clicca qui affianco: sintesi_decreto_consiglio_dei_ministri_17_marzo_2022
PUBBLICHIAMO
Decreto Riaperture votato all’unanimità dal Consiglio dei Ministri,
il 17.03.2022
ECCO COSA CAMBIA DAL 1° APRILE 2022
Green pass
Non sarà più richiesto alcun tipo di green pass (né base né rafforzato) per mangiare o bere un caffè all’aperto così come per le attività sportive, sempre all’aperto.
Si potrà accedere senza green pass anche in negozi e attività commerciali, uffici pubblici, poste, banche, musei e salire sui mezzi di trasporto pubblico locale come metropolitane, autobus o tram.
Non sarà necessario esibire il green pass nemmeno negli hotel.
Dal 1° al 30 aprile
1. green pass base (che si ottiene con un test antigenico valido 48 ore oppure molecolare valido 72 ore) per prendere aerei, treni, navi e per partecipare a competizioni sportive all’aperto, concorsi pubblici, corsi di formazione.
2. green pass rafforzato (valido sei mesi per chi è vaccinato con due dosi e con scadenza illimitata per chi è vaccinato con tre dosi) per cinema, teatri e feste al chiuso per entrare in palestre, piscine al chiuso, per praticare sport di squadra e di contatto, entrare negli spogliatoi, per le sale gioco, bingo e casinò.
Dal 1° aprile per gli stadi all’aperto e al chiuso e per le discoteche si torna alla capienza del 100%.
Mascherine
Dal 1° al 30 aprile le mascherine Ffp2 saranno ancora obbligatorie per salire su autobus, metropolitane, tram e tutti gli altri mezzi del trasporto pubblico locale e sui mezzi a lunga percorrenza.
Saranno obbligatorie anche nei luoghi in cui si tengono spettacoli aperti al pubblico (teatri, cinema, palazzetti sportivi, stadi…).
In tutti gli altri luoghi al chiuso sarà invece sufficiente indossare la mascherina chirurgica
Obbligo super green pass over 50
Dal 1° aprile non sarà più necessario esibire il super green pass nei luoghi di lavoro per gli over 50. Questi dovranno però avere un tampone negativo antigenico (valido 48 ore) oppure molecolare (valido 72 ore).
In caso contrario rischieranno una sanzione pecuniaria, ma non la sospensione dal lavoro.
Dal 1° maggio non dovranno esibire nemmeno il green pass base.
Quarantene
Dal 1° aprile non ci sarà più alcuna distinzione tra vaccinati e non vaccinati e diremo addio alla quarantena da contatto. Dovrà rimanere in isolamento solo chi ha contratto il virus mentre chiunque abbia avuto un contatto dovrà applicare il regime dell’autosorveglianza per 10 giorni con mascherina Ffp2. Il tampone sarà necessario solo in caso di sintomi.
COSA CAMBIA
dal 1° maggio:
Dal 1° maggio non ci saranno più obblighi di indossare la mascherina nemmeno all’interno e non sarà obbligatorio esibire il green pass se non con qualche eccezione.
dal 15 giugno:
Decade l’obbligo vaccinale per tutte le categorie per cui è attualmente obbligatorio (personale scolastico, militari, agenti di polizia e soccorso pubblico, polizia locale, dipendenti dell’amministrazione…).
L’obbligo resta in vigore oltre questa data soltanto per il personale sanitario e Rsa.
dal 30 giugno:
Terminano le modalità di smart working nel settore privato così come sono al momento concepite. Prorogato fino alla stessa data anche lo svolgimento del lavoro agile per i lavoratori fragili.
Fino al 31 dicembre
resta l’obbligo vaccinale con la sospensione dal lavoro per coloro che esercitano professioni sanitarie e per chi lavora negli ospedali e nelle Rsa.
VISITE IN OSPEDALE E RSA
Le visite da parte di familiari e visitatori alle persone ricoverate all’interno di ospedali e Rsa sono consentite fino al 31 dicembre 2022 solo con il super green pass.
SCUOLA
Dal 1° aprile decade la quarantena da contatto e l’obbligo di isolamento resta solo per i contagiati.
Nelle scuole di ogni grado con quattro casi di positività le lezioni proseguono in presenza, ma docenti, educatori e bambini che abbiano più di 6 anni devono indossare la mascherina Ffp2 per dieci giorni dall’ultimo contatto.
Gli alunni delle scuole primarie, secondarie di primo e secondo grado e del sistema di istruzione e formazione professionale, in isolamento per infezione da Covid, possono seguire l’attività scolastica in Dad e possono rientrare in classe dopo aver effettuato un test antigenico rapido o molecolare con esito negativo.
A cura di Anna Rita D’Amico